Salve a tutti/e.
Inaguriamo la pagine del mobbing, iniziando con alcune considerazioni di carattere generali. Vale la pena innanzitutto ricordare come il mobbing consiste in quell'attività vessatoria che può essere consumata sia nei luoghi di lavoro, come pure in contesti familiari, o in altre situazione sociali, che vede il soggetto "forte" esercitare una pressione psicologica a scapito del soggetto "debole". Il mobbing ha conosciuto, purtroppo, una notevole espansione in questi anni, ciò non toglie, tuttavia, come al riguardo esistano delle importanti tutele. Il soggetto mobbizzato, spesso avverte un senso di solitudine e/o disperazione. Conosciamo pure diverse tipologie di mobbing: mobbing orizzontale (quello che i colleghi di lavoro attuano su altri colleghi ; vi è poi il mobbing verticale (quello che il datore di lavoro consuma verso i dipendentei). A volte, si registrano pure alcuni casi di mobbing discendente, che consiste in alcune vessazioni che i lavoratori effettuano verso il prorpio datore di lavoro perchè in difficoltà economica, oppure non sempre in grado di gestire le relazioni di lavoro. Questo triste fenomeno è diffuso tanto nell'impiego pubblico, quanto in quello privato. Non esiste ancora oggi, nel nostro odinamento giuridico, uno specifico reato di mobbing. Ma ciò non sempre è un male. Infatti, qualora esitesse il reato di mobbing, il lavoratore dovrebbe imbattersi nel processo penale, che a differenza delle altre tipoligie di processi, presenta maggiori difficoltà probanti. In definitiva, tutti i lavoratori o lavoratrici che sono soggetti a mobbing, senza per questo dover ricorre al procedimento penale, possono tranquillamente chiedere che il Tribunale del Lavoro competente intervenga per disporre la tutela a favore del lavoratore mobbizzato. Nel restare a disposizione per ogni tipo di chiarimento porgo Cordiali Saluti.
Avv. Sirio Solidoro